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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.06.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2023  [ apri ]
1.06.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)

  1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

   «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, la detrazione di cui all'articolo 29 spetta nella misura del 50 per cento della somma investita, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.»;

   b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «La detrazione è concessa in via prioritaria rispetto alla detrazione di cui all'articolo 29 entro il limite previsto dal regime de minimis. Sulla quota dell'investimento che eccede il limite massimo ammissibile ai sensi del regime de minimis si applica la detrazione di cui all'articolo 29, commi 1, 7 e 7-bis.»;

   c) al comma 3, le parole: «di euro 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 300.000»;

   d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

   «3-bis. Salvo quanto diversamente disposto dalla start-up innovativa con propria deliberazione assembleare, nel caso di investimenti effettuati attraverso aumenti di capitale ovvero sottoscrizione di strumenti finanziari partecipativi o finanziamenti mediante prestiti obbligazionari a conversione obbligatoria in capitale, non rimborsabili, in qualsiasi forma realizzati, anche mediante raccolta di capitali di rischio tramite i portali on line di cui all'articolo 30, il cui importo complessivo sia superiore al valore massimo agevolabile ai sensi del regime de minimis, il diritto alla detrazione di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto agli investitori secondo il principio di priorità temporale dell'investimento, nell'ordine risultante dalla data di ricezione del versamento da parte della società.».