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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.1.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 07/06/2023  [ apri ]
2.1.

  All'articolo 2, premettere i seguenti:

Art. 02.
(Fondo per lo sviluppo degli investimenti nelle start-up e PMI innovative)

  1. Al fine di promuovere lo sviluppo degli investimenti nelle start-up innovative, nello stato di previsione del Ministero delle imprese e del made in Italy è istituito un apposito Fondo, con una dotazione di 225 milioni di euro annui a decorrere dal 2023.
  2. Una quota pari a 125 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1 è destinata al cofinanziamento, fino al massimo dello stesso ammontare di capitale apportato da privati, degli investimenti diretti all'acquisizione di quote o di partecipazioni in fondi promossi da Fondi per il Venture Capital (FVC), italiani ed esteri, nonché in fondi promossi da investitori Business Angel di cui all'articolo 1, comma 1, lettera m-undecies.1, del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1999, n. 58, o incubatori certificati italiani, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, che investono, ovvero hanno investito nei tre anni precedenti, unicamente in start-up e piccole e medie imprese (PMI) innovative con sede in Italia.
  3. Una quota pari a 80 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 delle risorse del Fondo di cui al comma 1, nel rispetto della normativa dell'Unione europea sugli aiuti di Stato, volti a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (PMI), è destinata alla concessione di finanziamenti a fondo perduto per progetti di investimento effettuati da soggetti residenti e non residenti che intendono costituire una start-up innovativa nel territorio dello Stato italiano, per un ammontare non superiore a 500.000 euro per ogni progetto, a condizione che l'attività prevalente dell'impresa si svolga sul territorio nazionale per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla data di erogazione del finanziamento.
  4. Una quota delle risorse del Fondo di cui al comma 1, pari a 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, è destinata, al fine di rafforzare la qualità dei servizi forniti dalle start-up e PMI innovative, alla concessione di contributi a fondo perduto per l'acquisizione di prestazioni di consulenza da parte dei soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 02-bis.
  5. Con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità e i criteri ripartizione delle risorse di cui ai commi 2, 3 e 4, di accesso al finanziamento del Fondo di cui al comma 1, di selezione dei progetti, di concessione dei contributi, di monitoraggio e di revoca degli investimenti, nonché la durata minima degli stessi.
  6. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a 225 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Art. 02-bis.
(Istituzione del Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa)

  1. È istituito, presso il Ministero delle imprese e del made in Italy, il Registro nazionale dei soggetti di supporto all'impresa innovativa, di seguito denominato «Registro».
  2. Il Registro è gestito dalla Direzione generale per la politica industriale, l'innovazione e le PMI del Ministero delle imprese e del made in Italy.
  3. Al Registro possono iscriversi enti pubblici e privati di ricerca, università, laboratori specializzati nella valutazione della fattibilità di una tecnologia ovvero del concept di prodotto, organizzazioni di ricerca clinica di cui al decreto del Ministero della salute del 15 novembre 2011, nonché qualsiasi altro ente dotato delle competenze e delle strutture necessarie a fornire servizi di supporto e consulenza alle start-up e PMI innovative.
  4. Con proprio decreto da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro delle imprese e del made in Italy definisce le modalità e i requisiti necessari per l'iscrizione nel Registro.
  5. Dall'attuazione del Registro di cui al presente articolo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.