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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.400. in Assemblea riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2023  [ apri ]
3.400.
approvato

  Al comma 2, sostituire le parole: a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge con le seguenti: a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

  Conseguentemente, dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.
  2-ter. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 2-bis, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera d).

da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4 bis, del Regolamento