Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo nell'ambito di contratti extra muros stipulati con start-up innovative)
1. A decorrere dal periodo d'imposta 2024, ai fini della determinazione della base di calcolo del credito d'imposta di cui al comma 200 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nel caso di contratti di ricerca extra muros stipulati con start-up innovative, di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, aventi sede nel territorio dello Stato, le spese concorrono a formare la base di calcolo del credito d'imposta per un importo pari al 250 per cento del loro ammontare.