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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.010. in Assemblea riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2023  [ apri ]
3.010.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Disposizioni in materia di cessione del credito d'imposta ricerca e sviluppo da parte di start-up e PMI innovative)

  1. All'articolo 1, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dopo il comma 204 è aggiunto il seguente:

   «204-bis. Limitatamente alle start-up innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ed alle PMI innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 è consentita, su base opzionale ed in alternativa alla fruizione diretta del credito d'imposta mediante compensazione ai sensi del precedente comma 204, la cessione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di cui al comma 200 esclusivamente in favore di banche, ovvero di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonché di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. La cessione è ammessa previo il rilascio di una idonea certificazione attestante l'effettiva attività svolta resa ai sensi dell'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2022, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2022, n. 122».