Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinamento esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.»;
b) al comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, salvi i casi di trasferimento dell'intero capitale sociale, di cessione successiva a quotazione in mercati regolamentati o piattaforme di negoziazione italiani o di altri Stati dell'Unione europea, di cessione per effetto di diritti di trascinamento esercitati da parte di terzi ovvero di riacquisto di una classe di quote o di azioni da parte della società emittente.».