Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Modifiche all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, in materia di incentivi all'investimento in start-up innovative)
1. All'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7-bis, le parole: «30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «70 per cento».
2. Le disposizioni di cui al presente articolo trovano applicazione con riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal rilascio dell'autorizzazione della Commissione europea, secondo le procedure previste dall'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.