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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.7. in Assemblea riferita al C. 107

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 19/07/2023  [ apri ]
2.7.

  Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

  2-bis. Al fine di agevolare gli investimenti in start-up e piccole e medie imprese innovative, non concorrono alla formazione del reddito imponibile:

   1) le plusvalenze di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, derivanti dalle partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up e PMI innovative;

   2) nella misura del 50 per cento, le minusvalenze realizzate relative a partecipazioni al capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative possedute direttamente o per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che effettuino almeno il 30 per cento dei propri investimenti in start-up innovative e PMI innovative, possedute ininterrottamente dal primo giorno del dodicesimo mese precedente a quello dell'avvenuta cessione;

   3) Nella misura dell'80 per cento, gli investimenti effettuati per l'acquisizione di start-up o PMI innovative costituite sul territorio nazionale nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi;

   4) Nella misura del 90 per cento, gli investimenti effettuati, nel periodo d'imposta in corso alla data di acquisizione e nei tre periodi d'imposta successivi, per l'acquisizione di start-up o PMI innovative sottoposte a procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, se l'acquirente assicura la continuazione del rapporto di lavoro dei dipendenti alle condizioni già in essere presso l'impresa acquisita.