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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.02. nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1067

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/04/2023  [ apri ]
3.02.
ritirato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Garanzie per l'esecuzione delle opere infrastrutturali)

  1. Al fine di accelerare l'esecuzione delle opere infrastrutturali previste dal PNRR, dal PNC, o dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, anche con riferimento alle procedure ed ai contratti per i quali i bandi o gli avvisi siano stati pubblicati ai sensi delle disposizioni del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 prima del 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui ai commi successivi.
  2. La stazione appaltante, su richiesta dell'appaltatore o del subcontraente, procede al pagamento a piè d'opera delle forniture dei materiali e delle prestazioni di servizi effettuate presso il cantiere e contabilizzate dal direttore dei lavori e procede al pagamento diretto ai subcontraenti del corrispettivo loro spettante per le forniture ed i servizi contabilizzati a piè d'opera.
  3. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

   a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;

   b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;

   c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

  4. Le garanzie definitive eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori, al pagamento delle forniture e dei servizi da parte dell'appaltatore e, laddove questo sia costituito, da un raggruppamento temporaneo di operatori economici o da un consorzio ordinario tra quest'ultimi, da parte della società di esecuzione costituita tra gli stessi ai sensi dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, possono essere prestate dallo Stato sulla base di specifici indirizzi del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile, da emanare entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, conformemente alle disposizioni attuative del PNRR e previa ricognizione degli strumenti disponibili.
  5. Nell'atto di indirizzo di cui al comma 4, può stabilirsi l'adozione di misure di mitigazione del rischio anche avvalendosi di riassicuratori e contro-garanti del mercato privato.