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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.17. nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1067

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/04/2023  [ apri ]
2.17.

  Dopo il comma 8, aggiungere i seguenti:

  8-bis. Il costo complessivo dell'opera di cui al comma 8, lettera c), numero 5), comprende l'aggiornamento dei prezzi dei contratti caducati ai sensi dell'articolo 34-decies, comma 3, secondo periodo, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. A tal fine, sono applicati ai prezzi contrattuali, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera a), della Direttiva 2014/24/UE, gli indici di rivalutazione monetaria previsti dagli stessi contratti caducati ed è quantificato, con riferimento ai corrispettivi del contraente generale per le attività diverse dalla acquisizione a qualsiasi titolo degli immobili necessari alla esecuzione dell'opera, l'ulteriore adeguamento dei prezzi, la cui spettanza è subordinata alla stipula degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, per far fronte all'eccezionale aumento dei prezzi dell'energia e dei materiali da costruzione registrato a partire dal 2022, in conformità all'articolo 72, paragrafo 1, lettera c), della Direttiva 2014/24/UE.
  8-ter. L'ulteriore adeguamento dei prezzi spettante al contraente generale in caso di stipula degli atti aggiuntivi di cui all'articolo 4, comma 3, è pari alla differenza tra l'incremento dei corrispettivi ottenuto applicando l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale di cui al comma 8-quater, a far data dal 1 gennaio 2022 fino alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8, e l'aggiornamento dei prezzi conseguente all'applicazione, nel medesimo periodo, degli indici di rivalutazione monetaria di cui al comma 8-bis.
  8-quater. A tal fine, l'indice di conservazione dell'equilibrio contrattuale è calcolato come media delle variazioni percentuali del valore dei primi quattro progetti infrastrutturali banditi da RFI e ANAS nell'anno 2022, secondo l'ordine di priorità determinato dall'importo a base di gara. La variazione percentuale del valore di ciascuno dei progetti di cui al primo periodo è rappresentata dal rapporto tra:

   a) il valore ottenuto applicando alle quantità previste nel progetto a base di gara le tariffe vigenti alla data della delibera di approvazione del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 3, commi 7 e 8;

   b) il valore ottenuto con l'applicazione delle tariffe vigenti al 31 dicembre 2021.

  Conseguentemente, all'articolo 4, comma 3:

   a) all'alinea, dopo la parola: rinunzie aggiungere la seguente: e condizioni;

   b) dopo la lettera b) aggiungere le seguenti:

   «b-bis) l'accettazione espressa e incondizionata da parte del contraente generale dei criteri di aggiornamento dei prezzi di cui all'articolo 2, commi 8-bis, 8-ter e 8-quater;

   b-ter) l'accettazione espressa e incondizionata da parte del contraente generale e degli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'opera delle anticipazioni e delle clausole di revisione prezzi, da inserire negli atti aggiuntivi come unica modalità di aggiornamento e adeguamento dei corrispettivi in corso di esecuzione, in conformità alle vigenti disposizioni di legge».