stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.15. nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1067

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/04/2023  [ apri ]
4.15.

  Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

  7-bis. Coerentemente con quanto previsto dal comma 7, al fine di consentire il celere completamento del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'Autostrada A19 Palermo-Catania quale intervento funzionale alla completa operatività dell'opera, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è nominato apposito Commissario straordinario per il coordinamento degli interventi di riqualificazione dell'Autostrada A19 Palermo-Catania, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al presente comma, il Commissario straordinario può nominare fino a due sub-commissari, responsabili di uno o più interventi. Con il decreto di cui al primo periodo, è stabilito il compenso del Commissario straordinario e dei sub-commissari in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, i cui oneri sono posti a carico del quadro economico degli interventi da realizzare. Con il medesimo decreto è, altresì, stabilita una quota percentuale del quadro economico degli interventi da realizzare eventualmente da destinare alle spese di supporto tecnico. Per il supporto tecnico e le attività connesse alla realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Commissario può avvalersi, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, di strutture dell'amministrazione centrale o territoriale interessata, nonché di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle Regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, i cui oneri sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare nell'ambito della percentuale di cui al quarto periodo. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario può avvalersi, sulla base di appositi protocolli d'intesa, di personale dell'ANAS S.p.A. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.