Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Ai fini della realizzazione dell'opera, deve essere preventivamente indicato il costo complessivo della medesima comprensivo delle opere compensative e delle opere complementari stradali, le relative coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e il fabbisogno residuo.
1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 487 è soppresso.