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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.4. nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1067

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/04/2023  [ apri ]
3.4.

  Sostituire il comma 1 con i seguenti:

  1. Ai fini della realizzazione dell'opera, deve essere preventivamente indicato il costo complessivo della medesima comprensivo delle opere compensative e delle opere complementari stradali, le relative coperture finanziarie disponibili a legislazione vigente, ovvero accordate dai soggetti e dalle amministrazioni pubbliche coinvolte, e il fabbisogno residuo.
  1-bis. All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il comma 487 è soppresso.