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Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.06. nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1067

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/04/2023  [ apri ]
3.06.

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Accordo di programma)

  1. La realizzazione dell'opera è subordinata alla sottoscrizione di un accordo di programma, di durata pluriennale, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, da stipulare, entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, il Ministero della cultura, la Regione Calabria, la Regione Siciliana, la città metropolitana di Reggio Calabria, la Città metropolitana di Messina, il comune di Villa San Giovanni.
  2. L'accordo di programma di cui al comma 1 disciplina le iniziative, anche legislative, volte al raggiungimento dei seguenti obiettivi, da realizzare preliminarmente alla realizzazione dell'opera e coerentemente con gli obiettivi di decarbonizzazione, nei territori di cui al comma 1:

   1) interventi straordinari nel settore dei trasporti, della portualità, dello sviluppo di sistemi di mobilità sostenibile nelle aree urbane, congruenti e propedeutiche alle opere di collegamento stabile e di mobilità dinamica;

   2) previsione di un sistema tariffario per l'attraversamento dello Stretto di Messina che garantisca un'effettiva continuità territoriale tra la Sicilia e la Calabria;

   3) previsione di opere mitigatrici, compensative e di riqualificazione sociale, ambientale e culturale;

   4) favorire la stipulazione tra la società concessionaria, il contraente generale e le regioni Siciliana e Calabria, anche con la partecipazione delle organizzazioni di settore, di appositi accordi finalizzati sia alle iniziative di formazione dei lavoratori coinvolti nella realizzazione dell'opera, sia alla progettazione esecutiva, al fine di valorizzare al massimo la partecipazione del territorio in termini di forniture di beni e servizi.

  3. L'accordo di programma deve includere il cronoprogramma degli interventi ivi previsti e lo stanziamento delle relative risorse.