stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 3.03. nelle commissioni riunite VIII-IX in sede referente riferita al C. 1067

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 26/04/2023  [ apri ]
3.03.
ritirato

  Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

Art. 3-bis.
(Applicazione delle clausole ambientali ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e coinvolgimento delle imprese di fornitura italiane nella realizzazione dell'opera)

  1. La stazione appaltante inserisce tra i criteri di valutazione delle offerte l'approvvigionamento di materiali prodotti in impianti ricadenti in ambito EU/ETS, di cui al decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, attribuendogli un punteggio non inferiore al 30 per cento del punteggio massimo previsto per la componente qualitativa dell'offerta e privilegiando altresì la minore distanza dal luogo di produzione di detti materiali.
  2. Ai fini della verifica dell'adempimento dell'obbligo di cui al comma 1, gli operatori economici, ivi compresi i subappaltatori e le società di esecuzione da essi costituite, si impegnano in offerta, tramite dichiarazione del proprio legale rappresentante, a presentare, in fase di esecuzione dei lavori, la certificazione della provenienza dei materiali utilizzati rilasciata annualmente da un organismo di valutazione della conformità, quale Organismo verificatore accreditato, di cui al Regolamento (UE) 2018/2067, per l'attività di verifica delle comunicazioni delle emissioni di CO2 di cui all'articolo 15 della Direttiva 2003/87/CE, mediante un bilancio di massa dei flussi di materiale. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, l'affidatario non sia temporaneamente in grado di rispettare le percentuali dichiarate in offerta per cause di forza maggiore, l'obbligo si intende comunque assolto se l'operatore economico dimostra, al termine dell'esecuzione del contratto, che la media delle percentuali durante l'intero periodo di esecuzione è conforme alle percentuali dichiarate in offerta.