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Legislatura XIX

Proposta emendativa 9.01.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
9.01.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Delega al Governo per la modifica al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 in materia di beni strumentali d'impresa)

  1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella europea, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO2;

   b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

   c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

   d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.