Sostituirlo con il seguente:
Art. 8.
(Istituzione di una imposta regionale a carico delle attività produttive per finanziare la sanità ed il welfare)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede alla revisione dell'imposta regionale a carico delle attività produttive con ampia base imponibile, fissando l'aliquota in misura tale da garantire un gettito capace di sostenere almeno il 50 per cento dei costi sanitari.
2. Il maggior gettito derivante dall'imposta di cui al precedente comma 1 è destinato a ridurre la pressione fiscale ed il costo degli oneri sociali di lavoratori e pensionati.