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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.03.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
8.03.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la modernizzazione degli strumenti di mappatura degli immobili e la revisione del catasto dei fabbricati)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo, al fine di revisionare la disciplina relativa al sistema di rilevazione catastale attraverso la modernizzazione degli strumenti di individuazione e di controllo delle consistenze dei terreni e dei fabbricati, osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere strumenti, da porre a disposizione dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, atti a facilitare e ad accelerare l'individuazione e, eventualmente, il corretto classamento delle seguenti fattispecie:

    1) immobili attualmente non censiti o che non rispettano la reale consistenza di fatto, la relativa destinazione d'uso ovvero la categoria catastale attribuita;

    2) terreni edificabili accatastati come agricoli;

    3) immobili abusivi, individuando a tale fine specifici incentivi e forme di valorizzazione delle attività di accertamento svolte dai comuni in questo ambito, nonché garantendo la trasparenza delle medesime attività;

   b) prevedere strumenti e modelli organizzativi che facilitino la condivisione dei dati e dei documenti, per via telematica, tra l'Agenzia delle entrate e i competenti uffici dei comuni nonché la loro coerenza ai fini dell'accatastamento delle unità immobiliari.

  2. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, l'integrazione delle informazioni presenti nel catasto dei fabbricati in tutto il territorio nazionale, da rendere disponibile a decorrere dal 1° gennaio 2026, secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:

   a) prevedere che le informazioni rilevate secondo i princìpi di cui al presente comma non possano essere utilizzate per la determinazione della base imponibile dei tributi la cui applicazione si fonda sulle risultanze catastali e, conseguentemente, per la determinazione delle agevolazioni e dei benefìci sociali;

   b) prevedere che sia indicata per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale risultante a normativa vigente sulla base dei dati nella disponibilità dell'Agenzia delle entrate, anche un'ulteriore rendita, suscettibile di periodico aggiornamento, determinata utilizzando i criteri previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138, ove necessario, tenendo anche conto:

    1) dell'articolazione del territorio comunale in ambiti territoriali omogenei di riferimento;

    2) della rideterminazione delle destinazioni d'uso catastali, distinguendole in ordinarie e speciali;

    3) dell'adozione di unità di consistenza per gli immobili di tipo ordinario;

   c) prevedere, nella consultazione catastale, l'accesso alla banca di dati dell'Osservatorio del mercato immobiliare;

   d) prevedere, per le unità immobiliari riconosciute di interesse storico o artistico, come individuate ai sensi dell'articolo 10 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, adeguate riduzioni del reddito delle unità immobiliari urbane, che tengano conto dei particolari e più gravosi oneri di manutenzione e conservazione nonché del complesso dei vincoli legislativi alla destinazione, all'utilizzo, alla circolazione giuridica e al restauro di tali immobili.

  3. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, che una quota dell'eventuale maggiore gettito derivante dalle attività di cui al comma 1 del presente articolo sia destinata alla riduzione dell'imposizione tributaria sugli immobili e prevalentemente attribuita ai comuni ove ricadono gli immobili interessati dalle disposizioni di cui al presente articolo.
  4. Il Governo è delegato altresì a prevedere, con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, procedimenti amministrativi semplificati e modalità di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle entrate, affidando a quest'ultima anche i compiti di indirizzo e coordinamento.