Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) equiparare l'aliquota IVA applicata ai prodotti della pesca a quelli del settore agricolo, al fine di armonizzare l'applicazione dell'imposta tra i due settori primari e razionalizzare il numero delle aliquote applicabili, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa europea, in linea con quanto disposto dalla lettera a) del presente articolo;