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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.03.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
6.03.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Riapertura termini per l'affrancamento dell'avviamento)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la riapertura dei termini per l'affrancamento dell'avviamento:

   a) prevedere che per le operazioni effettuate dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2021, in parziale deroga alle disposizioni di cui all'articolo 15, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, i contribuenti possano assoggettare, in tutto o in parte, i maggiori valori attribuiti in bilancio all'avviamento, ai marchi d'impresa e alle altre attività immateriali all'imposta sostitutiva di cui al comma 2-ter, introdotto nell'articolo 176 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dall'articolo 1, comma 46, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con l'aliquota del 16 per cento, versando in unica soluzione l'importo dovuto entro il termine del 15 novembre 2023;

   b) prevedere che la deduzione avvenga, in cinque periodi di imposta, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui avviene il versamento.

ident. 6.04.