Al comma 1, lettera a), dopo il numero 2.4) inserire il seguente:
2.4-bis) la possibilità, per le imprese e per i lavoratori autonomi a cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità, di sottoporre all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, comprese le addizionali comunali e regionali all'IRPEF prevista al punto 2.4, la quota di reddito pari alla differenza tra quello dichiarato e quello risultante dall'applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità corrispondente al livello di affidabilità fiscale da cui scaturiscono i benefici premiali indicati al comma 11 dell'art. 9-bis del decreto-legge del 24 aprile 2017 n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.