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Legislatura XIX

Proposta emendativa 4.31.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
4.31.

  Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

   g) potenziare l'esercizio del potere di autotutela estendendone l'applicazione agli errori manifesti, anche in relazione agli atti divenuti definitivi, prevedendo che la presentazione dell'istanza di annullamento in autotutela da parte del contribuente sospenda il termine di impugnazione dell'atto o l'efficacia esecutiva ove l'atto impositivo sia già esecutivo, assegnando all'amministrazione finanziaria un termine congruo per provvedere in modo espresso, decorso il quale il silenzio dell'amministrazione finanziaria equivalga ad accoglimento dell'istanza, prevedendo infine l'impugnabilità del diniego ovvero dell'accoglimento parziale nei medesimi casi nonché, con riguardo alle valutazioni di diritto e di fatto operate, limitando la responsabilità nel giudizio amministrativo-contabile dinanzi alla Corte dei conti alle sole condotte dolose.