Al comma 1, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:
3) subordinare, per le persone fisiche e i contribuenti di minori dimensioni, l'utilizzazione della procedura di interpello alle sole ipotesi in cui non è stata ottenuta entro un termine non superiore a 15 giorni dalla richiesta del contribuente risposta scritta mediante servizi di interlocuzione rapida, realizzati anche attraverso l'utilizzo di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale; assicurare in relazione alle suddette risposte la tutela dell'affidamento del contribuente.