Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) introdurre disposizioni volte all'eliminazione graduale dei sussidi ambientalmente dannosi con l'obiettivo di raggiungere zero emissioni nette come stabilito dagli impegni assunti a livello europeo ed internazionale e la contestuale destinazione delle risorse così generate all'individuazione di sussidi ambientalmente favorevoli nel medesimo settore economico di riferimento.