Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Clausola di salvaguardia)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti speciali e con le relative norme di attuazione.
2. Alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome è garantito il ristoro dell'eventuale perdita di gettito, in termini di minori quote di devoluzioni di tributi erariali e di tributi propri derivati rispetto a quanto previsto dai rispettivi statuti, conseguente all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base di una quantificazione operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.