Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) digitalizzare il sistema tributario anche con riferimento:
1) all'estensione delle modalità di accesso agli incentivi fiscali, con particolare riferimento agli incentivi connessi alle spese detraibili, al miglioramento qualitativo e all'anticipazione e riduzione delle tempistiche di rimborso, anche attraverso l'introduzione di sistemi di pagamento e fruizione degli incentivi fiscali alternativi alla dichiarazione dei redditi e basati sull'utilizzo di tecnologie digitali, implementando a tal fine gli strumenti informatici in uso, con l'obiettivo di migliorare la consapevolezza del contribuente in merito all'entità del beneficio ad esso riconosciuto e di rafforzare il contrasto di interessi;
2) alla trasferibilità dei crediti fiscali anche attraverso l'introduzione di piattaforme digitali di certificazione e circolazione dei crediti medesimi;
3) all'erogazione dei sistemi di assistenza fiscale resi ai contribuenti e ai professionisti intermediari, al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema tributario e dell'attività di informazione nonché una migliore reciprocità dei rapporti tra i contribuenti e lo Stato;