Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere che le maggiori entrate, rivenienti dal contrasto dell'evasione e dell'elusione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito pubblico e il prodotto interno lordo, debbano essere attribuite, esclusivamente, al Fondo per la riduzione della pressione fiscale, di cui all'articolo 1, comma 130, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;