Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:
f) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:
1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;
2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;
3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;
4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;
5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;
6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;
7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.
Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'Amministrazione finanziaria aggiungere le seguenti: , gli enti territoriali