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Legislatura XIX

Proposta emendativa 2.114.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
2.114.

  Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

   f) piena applicazione dei principi di autonomia finanziaria degli enti territoriali di cui alla legge 5 maggio 2009, n. 42, al decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e agli statuti di autonomia per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome, con riferimento:

    1) ai principi generali di cui all'articolo 2, comma 2, lettera t) della legge 5 maggio 2009, n. 42 e ai principi di manovrabilità e flessibilità dei tributi di cui agli articoli 7 e 12 della medesima legge in termini almeno equivalenti rispetto a quanto previsto dalla normativa statale vigente;

    2) all'attribuzione dei gettiti da recupero fiscale su tributi e compartecipazioni;

    3) all'attuazione, compatibilmente con gli equilibri di finanza pubblica, dell'art. 39, comma 3, del Decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68;

    4) alla partecipazione agli indirizzi di politica fiscale, tramite la Conferenza per il coordinamento della finanza pubblica;

    5) allo sviluppo dell'interoperabilità delle banche dati del sistema informativo della fiscalità per la gestione e l'accertamento dei tributi di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) della legge n. 42 del 2009;

    6) alla garanzia per le Regioni e le Province autonome del ristoro di eventuali perdite di gettito rispetto a quanto previsto a legislazione vigente;

    7) alla garanzia della previsione di meccanismi perequativi in conformità ai principi di cui all'articolo 9 della legge n. 42 del 2009.

  Conseguentemente, al comma 2, dopo le parole: l'Amministrazione finanziaria aggiungere le seguenti: , gli enti territoriali