Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:
b-bis) rivedere le norme sulle spese di giudizio, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo che:
1) gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;
2) in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;
3) il concetto di «lite temeraria» sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessate al contribuente;
4) sia esclusa l'automatica l'applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro nelle quali il contribuente risulti soccombente;