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Legislatura XIX

Proposta emendativa 17.5.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
17.5.

  Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:

   b-bis) rivedere le norme sulle spese di giudizio, al fine di assicurare il contemperamento delle esigenze di efficacia della riscossione con i diritti del contribuente, prevedendo che:

    1) gli oneri delle spese legali siano commisurati, per le controversie al di sotto di una certa soglia, al valore della lite;

    2) in caso di esito favorevole per il contribuente, gli siano in ogni caso rimborsate le spese legali;

    3) il concetto di «lite temeraria» sia introdotto anche a carico dell'ente riscossore, anche con riferimento all'emissione degli avvisi di accertamento, nei casi in cui, per una pretesa rivelatesi inesistente, la stessa abbia adottato provvedimenti con i quali si crei un danno emergente o un lucro cessate al contribuente;

    4) sia esclusa l'automatica l'applicazione dell'istituto del reclamo per le controversie di valore non superiore a cinquantamila euro nelle quali il contribuente risulti soccombente;