Al comma 1, dopo la lettera f), aggiungere la seguente:
f-bis) prevedere, con finalità di contrasto al mercato illecito e di tutela della salute dei consumatori e dei minori nonché di tutela delle entrate erariali, il divieto di vendita a distanza, anche transfrontaliera, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato per:
1) i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504;
2) i prodotti contenenti nicotina e preparati allo scopo di consentire, senza combustione e senza inalazione, l'assorbimento di tale sostanza da parte dell'organismo, anche mediante involucri funzionali al loro consumo di cui all'articolo 62-quater.1 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.