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Legislatura XIX

Proposta emendativa 1.01.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
1.01.

  Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

Art. 1-bis.
(Disposizioni a favore delle regioni a statuto speciale e delle province autonome)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo, in relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, prevede annualmente un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione ai tributi, qualora di competenza ai sensi dei rispettivi statuti speciali. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo di ogni anno, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.