All'emendamento 5.177 Relatori, numero 01), aggiungere, in fine, le seguenti parole: o trasformazione, su opzione del contribuente, della ritenuta d'acconto in un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermi restando i successivi adempimenti dichiarativi di conguaglio