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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.32.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
6.32.

  Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere le seguenti:

   g-bis) prevedere l'esenzione per le cooperative di produzione e lavoro ai sensi dell'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, quantificando al 30 per cento la quota IRES;

   g-ter) prevedere modifiche all'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 affinché le società di capitali beneficiarie del credito d'imposta possano, in luogo dell'utilizzo diretto, optare per la cessione dello stesso ai propri soci che detengono almeno il 30 per cento delle quote societarie; prevedere che i cessionari utilizzino il credito ceduto unicamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente; prevedere che non si applichino i limiti di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; prevedere che, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dall'approvazione del presente provvedimento siano definite le modalità attuative delle disposizioni relative all'esercizio dell'opzione, da effettuarsi in via telematica.