Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per le imprese individuali e le società di persone)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo è delegato a provvedere all'introduzione di un regime impositivo opzionale, per un periodo d'imposta di almeno tre anni per le imprese individuali e per le società di persone in contabilità ordinaria che assoggetti a tassazione separata il reddito d'impresa con la stessa aliquota prevista per le società di capitali.
2. Il regime impositivo opzionale introdotto ai sensi del comma 1 garantisce, in ogni caso, che l'utile prodotto dall'impresa che aderisce a tale regime sia impiegato in investimenti produttivi destinati alla transizione energetica e alle politiche attive per il lavoro.