Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:
g) per i redditi d'impresa:
1) la previsione di un regime opzionale di tassazione per le imprese in contabilità ordinaria che favorisca la tendenziale neutralità tra i diversi sistemi di tassazione mediante l'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) con l'assoggettamento a un'imposta ad aliquota proporzionale uniformata a quella dell'IRES, restando ferma la partecipazione alla formazione del reddito complessivo degli utili prelevati dall'imprenditore e di quelli distribuiti ai soci, fino a concorrenza delle somme assoggettate alla predetta imposta proporzionale, e prevedendo lo scomputo di quest'ultima dall'imposta personale;
2) l'introduzione di agevolazioni in presenza di investimenti con particolare riferimento a quelli qualificati e di nuove assunzioni, al fine di prevedere una disciplina omogenea al sistema di imposizione dei redditi delle società di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a);.