Al comma 1, lettera d), dopo il numero 4) inserire il seguente:
4-bis) il superamento dell'unicità dei Piani individuali di risparmio (PIR), prevedendo la possibilità per ogni singola persona fisica residente in Italia di essere titolare contemporaneamente di più piani di risparmio a lungo termine di cui all'articolo 1, commi da 100 a 114, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 e all'articolo 13-bis, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (cosiddetti PIR ordinari).