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Legislatura XIX

Proposta emendativa 5.1.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
5.1.

  Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

   a) revisione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) finalizzata a garantire il rispetto dei principi di progressività e capacità contributiva personale di cui all'articolo 53 della Costituzione per il raggiungimento dell'equità fiscale, prevedendo di:

    1) ridurre gradualmente le aliquote medie effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF, a partire da quelle relative ai redditi medio-bassi fino a 50.000 euro, anche al fine di incentivare l'offerta di lavoro e la partecipazione al mercato del lavoro, con particolare riferimento ai giovani e alle donne, ai percettori di misure di sostegno al reddito e ai secondi percettori di reddito, nonché l'attività imprenditoriale e l'emersione degli imponibili;

    2) diminuire gradualmente le variazioni eccessive delle aliquote marginali effettive derivanti dall'applicazione dell'IRPEF;

    3) innalzare la soglia dell'area di esenzione fiscale per i redditi di lavoro dipendente fino a 12.000 euro e di pensione fino a 1.000 euro mensili;

    4) riordinare le deduzioni dalla base imponibile e delle detrazioni dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche, tenendo conto:

     4.1) della progressività dell'imposizione al fine di riconoscere aliquote decrescenti al crescere della base imponibile;

     4.2) della finalità delle deduzioni e detrazioni, con particolare riguardo alla composizione del nucleo familiare, alla tutela della salute e della casa, all'istruzione nonché all'efficienza energetica, e dei loro effetti sull'equità e sull'efficienza dell'imposta, destinando le risorse derivanti dalla loro eventuale eliminazione o rimodulazione alla riduzione della pressione fiscale per i contribuenti soggetti all'IRPEF, con particolare riferimento a quelli con redditi medio-bassi, ai giovani, ai lavoratori e agli studenti nonché per il contrasto del disagio abitativo;

    5) a seguito del riordino delle deduzioni e detrazioni di cui al precedente numero 4) del presente comma, trasformare gradualmente, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, le detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, a partire da quelle di natura socio-sanitaria, in relazione ad acquisti tracciabili di specifici beni e servizi, in rimborsi erogati direttamente tramite piattaforme telematiche diffuse, ferma restando la tutela dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con l'obiettivo di anticipare i tempi del rimborso e la percezione del beneficio fiscale da parte del contribuente, fermo restando il limite della relativa capienza fiscale;

    6) al fine di favorire l'emersione dei redditi imponibili, prevedere un graduale passaggio al regime ordinario per i contribuenti che fuoriescono dal regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge n. 190 del 2014, con l'individuazione di meccanismi applicativi idonei a evitare comportamenti elusivi, che tenga conto di un prelievo progressivamente crescente al crescere della base imponibile;.