Al comma 1, lettera d), dopo il numero 3), aggiungere il seguente:
3-bis) l'estensione, in via sperimentale e comunque su espressa opzione del contribuente, di un regime di ritenuta o micro ritenuta alla fonte anche ai corrispettivi e ai compensi oggi esclusi, derivanti dall'esercizio dell'attività d'impresa, arte o professione, al fine di consentire al contribuente l'agevole adempimento tributario mediante maturazione di un credito di imposta da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, fermo restando gli adempimenti dichiarativi di conguaglio, anche avvalendosi dell'utilizzo delle innovative tecnologie digitali di pagamento;