stampa
Legislatura XIX

Proposta emendativa 16.11.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
16.11.

  Al comma 1, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

   h-bis) razionalizzare e uniformare i tassi di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, il tasso di interesse per il versamento, la riscossione e i rimborsi di ogni tributo, anche in ipotesi diverse da quelle previste dalla legge 26 gennaio 1961, n. 29, e dall'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, ivi inclusi gli interessi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, agli articoli 20, 21, 30, 39 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 427, nonché per quelli di cui agli articoli 8, comma 2, e 15, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, determinando il tasso di interesse in una misura unica, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, compresa nell'intervallo tra lo 0,5 per cento e il 3 per cento ovvero in misura corrispondente al tasso legale fissato ai sensi dell'articolo 1284 del codice civile ove inferiore al limite del 3 per cento.