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Legislatura XIX

Proposta emendativa 8.01. in Assemblea riferita al C. 1038-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 11/07/2023  [ apri ]
8.01.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie)

  1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per la revisione delle aliquote relative alle imposte sulle transazioni finanziarie di cui all'articolo 1, commi da 491 a 500, della legge 24 dicembre 2012, n. 228:

   a) con riferimento all'imposta sulle operazioni finanziarie di acquisto o vendita, definire scaglioni di tassazione decrescenti al crescere del tempo di titolarità del titolo oggetto della transazione;

   b) con riferimento all'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, al fine di apportare le necessarie modifiche alla tabella 3 allegata alla legge 24 dicembre 2012, n. 228, prevedere:

    1) per i derivati cosiddetti «speculativi», quali, tra gli altri, contratti futures, covered warrants, warrants, CFD, certificates, la variabilità della tassazione a seconda della tipologia di strumento e del relativo sottostante, nonché commisurata al valore del contratto;

    2) per i derivati option, di copertura dai rischi su operazioni finanziarie e no, comprese quelli di copertura dai rischi su cambi, cosiddetti «forex», stipulati da soggetti istituzionali o privati, una tassazione fissa determinata con riferimento alla tipologia di strumento e al valore del contratto;

    3) per i derivati short selling, allo scoperto, aventi ad oggetto obbligazioni sui titoli di Stato una tassazione massima sul valore del contratto;

    4) per le operazioni che avvengono in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione forme di riduzione d'imposta;

    5) per i derivati cosiddetti «speculativi» una tassazione maggiore per i soggetti istituzionali rispetto ai soggetti privati;

   d) con riferimento alla tassazione sulle operazioni in valute virtuali, definire scaglioni di tassazione crescenti al crescere della plusvalenza di transazione realizzata;

   e) con riferimento alle operazioni ad alta frequenza, di cui all'articolo 1, comma 495, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, modulare l'aliquota d'imposta vigente secondo princìpi di progressività per scaglioni di importi negoziati crescenti al crescere del controvalore della transazione, determinato sulla base del saldo netto del numero di titoli negoziati da ciascun soggetto e per lo stesso strumento finanziario, valorizzato al prezzo di costo;

   f) istituire, in collaborazione con la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), una piattaforma telematica sulle operazioni su strumenti finanziari derivati aventi ad oggetto obbligazioni di Stato, dove identificare, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, i contraenti delle negoziazioni, distinguendo i soggetti istituzionali da quelli privati, e dove annotare per ciascun soggetto il numero e il valore degli strumenti finanziari negoziati nonché il nome dell'intermediario finanziario.

ex 8.01.