Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione dell'imposizione fiscale su autovetture e flotte aziendali)
1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione del regime fiscale sulle autovetture, con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento dei target, nazionali ed europei, di decarbonizzazione:
a) revisione della tassa di immatricolazione parametrandola al costo del veicolo e alle emissioni di CO2;
b) revisione della fiscalità per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di deducibilità del costo di acquisto o del leasing in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo;
c) revisione delle imposte sulle auto aziendali concesse come fringe benefit ai dipendenti, prevedendo una progressività dell'imposizione fiscale sulla base dei parametri emissivi di CO2/km del mezzo;
d) revisione delle percentuali di detraibilità dell'IVA per i veicoli aziendali, prevedendo misure di declinazione delle percentuali di detraibilità in base ai parametri emissivi di CO2/km del mezzo.