Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:
c) modificare le condizioni di accesso ai piani di rateizzazioni rendendoli sempre più legati, in modo stringente a una verifica contestuale, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione, della oggettiva difficoltà economica del contribuente e ponendo la durata della rateizzazione in funzione di tale difficoltà, in modo da prevedere un numero di rate massimo pari a 120 rate solo in caso di estrema difficoltà;.