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Legislatura XIX

Proposta emendativa 13.11. in Assemblea riferita al C. 1038-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2023  [ apri ]
13.11.

  Al comma 2, sostituire la lettera i) con la seguente:

   i) istituzione, a livello nazionale, per tutti i punti di offerta di gioco, di limiti minimi di distanza dai luoghi che risultino sensibili in relazione alla frequenza da parte di categorie vulnerabili, quali ad esempio giovani, anziani, persone con vario tipo di difficoltà, prevedendo la conservazione di eventuali limiti più stringenti adottati dalle amministrazioni locali (regioni, province autonomi, comuni) ovvero la possibilità di adottare motivate ulteriori misure protettive, per tutte le tipologie di gioco, in ragione della situazione dei rispettivi territori;.

ex 13.13.