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Legislatura XIX

Proposta emendativa 14.01. in Assemblea riferita al C. 1038-A

Proposta emendativa pubblicata nell'Allegato A della seduta del 12/07/2023  [ apri ]
14.01.
(nonsegnalato)

  Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:

Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)

  1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:

   a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:

    1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;

    2) gestione di una piattaforma telematica;

    3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;

    4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;

   b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:

    1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;

    2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;

    3) le finalità del trattamento;

    4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;

    5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;

   c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.

ex 14.01.