Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per l'istituzione del registro pubblico dei dati personali)
1. Al fine di garantire l'assoggettamento a tassazione dei ricavi generati dalla fornitura di determinati servizi digitali caratterizzati dall'utilizzo da parte del soggetto passivo di un'interfaccia digitale e dal contributo alla creazione di valore da parte degli utenti, l'individuazione di attività economiche digitali sul territorio dello Stato e la quantificazione del valore economico dei dati utilizzati, nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo osserva, altresì, i seguenti princìpi e criteri direttivi per l'istituzione di un registro pubblico dei dati personali:
a) realizzare un sistema informativo, accessibile gratuitamente a ciascun interessato, di aggregazione dei dati personali utilizzati da titolari del trattamento, attraverso qualsiasi modalità, per le seguenti finalità:
1) esercizio di un'attività commerciale, industriale, artigianale o professionale;
2) gestione di una piattaforma telematica;
3) invio di materiale pubblicitario o vendita diretta di beni o servizi;
4) compimento di ricerche di mercato o comunicazione commerciale;
b) nell'ambito del registro istituito ai sensi della lettera a), prevedere che i soggetti titolari del trattamento dei dati personali provvedano alla trasmissione periodica delle seguenti informazioni:
1) i dati personali in loro possesso di cui si è acquisito il consenso al trattamento;
2) le modalità di acquisizione dei dati e del consenso;
3) le finalità del trattamento;
4) il responsabile del trattamento e gli autorizzati al trattamento;
5) i terzi a cui sono stati trasmessi i dati e le finalità della trasmissione;
c) per le finalità di cui alle lettere a) e b), garantire al soggetto interessato la facoltà di revoca in qualsiasi momento dell'autorizzazione al trattamento dei dati.