Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere la seguente:
d-bis) prevedere interventi specifici per ridurre l'evasione dell'imposta, anche attraverso la previsione dell'applicazione, alle sole operazioni intermedie, comprese le importazioni, di un'aliquota IVA unica, tendenzialmente pari a quella effettiva dell'IVA nel suo complesso, in modo da lasciare pressoché invariato anche il gettito garantito dalle operazioni indetraibili;.