Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:
g-bis) prevedere una disciplina generale della cessione dei crediti d'imposta, definendo le regole per garantire la circolarità avuto riguardo:
1) alla cedibilità dei crediti;
2) alla distinzione del diverso trattamento contabile tra crediti pagabili e crediti non pagabili;
3) alla compensabilità con più fattispecie di debiti fiscali e contributivi;
4) all'introduzione di meccanismi di autorizzazione e controllo ex ante sull'esistenza dei requisiti e delle autorizzazioni stabiliti dalla normativa vigente sulla spettanza dei crediti d'imposta nella fase di presentazione dell'istanza per il riconoscimento, anche allegando alla stessa istanza la documentazione prevista dalla legge;
5) alla definizione delle modalità di identificazione elettronica del credito mediante l'attribuzione di un codice univoco da riportare in ogni successiva cessione del credito autorizzato e le procedure di asseverazione, conformità e verifiche in materia di antiriciclaggio da parte dei professionisti che trasmettono le istanze per conto del contribuente;
6) all'introduzione di strumenti di monitoraggio e di blocco al trasferimento del credito in caso di sopraggiunta irregolarità contributiva e fiscale del titolare del credito.