Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) riduzione alla metà dell'aliquota ordinaria dell'IRES nei casi in cui una somma corrispondente al reddito imponibile, entro i due periodi d'imposta successivi alla sua produzione, sia impiegata in investimenti destinati alla riduzione della produzione di sostanze inquinanti e destinati alla protezione dell'ambiente e del paesaggio, conformemente agli articoli 9 e 41 della Costituzione, secondo il principio «chi meno inquina meno paga».