Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di beni strumentali d'impresa)
1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO2;
b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;
c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);
d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.