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Legislatura XIX

Proposta emendativa 6.06.in VI Commissione in sede referente riferita al C. 1038

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 31/05/2023  [ apri ]
6.06.

  Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:

Art. 6-bis.
(Princìpi e criteri direttivi per la revisione del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di beni strumentali d'impresa)

  1. Al fine di armonizzare la normativa nazionale a quella comunitaria, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la revisione, la semplificazione e la razionalizzazione della disciplina concernente la quota ammortizzabile, il costo deducibile, la detraibilità dell'IVA, di cui all'articolo 19-bis.1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e i tempi di ammortamento relativamente alle autovetture in uso promiscuo, comprese tra i beni destinati ad essere utilizzati come strumenti nell'esercizio dell'attività di impresa, arte e professione, di cui all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

   a) prevedere aliquote differenziate per la detraibilità dell'IVA relativa ai costi degli autoveicoli parametrate sul loro impatto ambientale misurato in base ai loro livelli di emissione di CO2;

   b) aumentare progressivamente il tetto per la deducibilità dei costi degli autoveicoli di nuova immatricolazione;

   c) parametrare la deducibilità di cui alla lettera b) ai livelli di emissione di cui alla lettera a);

   d) ridurre il periodo di ammortamento dei beni a tre bilanci di esercizio.