Al comma 1, lettera a), dopo il numero 1.3), aggiungere il seguente: 1.3-bis) agli obiettivi di incentivare la formazione universitaria, prevedendo per i neolaureati l'agevolazione della riduzione delle aliquote in caso di assunzione fino ad un massimo del 50 per cento, fino all'età di 30 anni e per un massimo di 5 anni.