Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire il capoverso numero 2.4) con il seguente:
2.4) l'applicazione, in luogo delle aliquote per scaglioni di reddito, di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali, in misura agevolata sui premi di produttività, sulle retribuzioni corrisposte a titolo di straordinario che eccedono una determinata soglia e per i redditi di cui all'articolo 49 del TUIR riconducibili alla tredicesima mensilità, ferma restando la complessiva valutazione, anche a fini prospettici, del regime sperimentale di tassazione degli incrementi di reddito, introdotto per l'anno 2023 per le persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni;