Al comma 1, lettera e), dopo le parole: della solidarietà sociale e della contribuzione agli enti bilaterali aggiungere, in fine, le seguenti: e salvaguardando altresì la disciplina della somministrazione di vitto e delle prestazioni e indennità sostitutive della stessa, nonché la disciplina applicabile ai lavoratori in trasferta e ai lavoratori trasfertisti.